L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente riguardo ad una questione relativa alla corretta certificazione dei corrispettivi. In particolare, il quesito che le è stato posto attiene agli istituti che si occupano delle vendite giudiziarie.
L’istituto istante gestisce la vendita dei beni delle procedure esecutive e concorsuali, tra i quali anche beni mobili aggiudicati in blocco.
Il quesito riguarda la corretta modalità di documentazione di tali vendite. L’istante ha evidenziato che, qualora fosse tenuto ad emettere un documento commerciale (in particolare, uno “scontrino elettronico”) per tali operazioni di vendita al dettaglio, dovrebbe impiegare un registratore di cassa per ogni singola procedura, con le conseguenze che ne derivano in termini di onerosità delle modalità di vendita.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 489 del 15 novembre 2019, ha evidenziato che esiste un Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 nel quale sono individuate specificamente le ipotesi di esonero, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
La vendita dal dettaglio di beni da parte degli istituti giudiziari non è compresa tra i casi di esonero. Allo stesso tempo, non vi nessun’altra disposizione fiscale che prevede l’esonero da tale obbligo per questo tipo di operazioni.
Quindi, trovano applicazione le regole generali secondo le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non nei casi in cui sia il cliente stesso a richiederla non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione, qualora venga effettuata una cessione di beni da parte di commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico o in spacci interni o mediante apparecchi di distribuzione automatica o per corrispondenza o a domicilio o in forma ambulante.
Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, fino al 31 dicembre 2019, per le operazioni oggetto dell’istanza di interpello, vi è l’obbligo di emissione di uno scontrino o di una ricevuta fiscale.
Dal 1° gennaio 2020, o dal 1° luglio 2019 qualora il commerciante che effettua l’operazione abbia un volume d’affari superiore a 400.000 Euro, vi è l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in virtù della nuova disciplina in materia.