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20 Aprile 2018

Agevolazioni per le Zone Franche Urbane: tutti i chiarimenti del MISE sui nuovi bandi

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Con la Circolare n. 172230 del 9 aprile 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha delineato il quadro normativo applicabile ai nuovi bandi di concessione delle agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane ed ha fornito diverse indicazioni e chiarimenti riguardo a tale disciplina.

Riguardo alle agevolazioni concedibili, il Ministero ha ricordato che si tratta delle seguenti esenzioni fiscali e contributive:

  • esenzione dalle imposte sui redditi;
  • esenzione dall’Irap;
  • esenzione dall’Imu;
  • esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Più in particolare, per quanto riguarda l’esenzione dalle imposte sui redditi, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario dell’agevolazione, all’interno del territorio della Zona Franca Urbana, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 Euro per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:

  • 100 %, per i primi cinque periodi di imposta;
  • 60 %, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
  • 40 %, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
  • 20 %, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

E’ chiarito che, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze, né le sopravvenienze attive e passive. Non rilevano neanche, ai fini della determinazione del reddito esente, i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello in corso alla data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

Ulteriore precisazione: il limite di 100.000,00 Euro è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000,00 Euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU e che svolge nella stessa l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda l’esenzione dall’Irap, il Ministero ha evidenziato che, per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’Irap è esentato il valore della produzione netta nel limite di 300.000,00 Euro, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

Ancora, per gli immobili situati nel territorio della Zona Franca Urbana, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’Imu per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione.

Inoltre, per i soli contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

  • 100 %, per i primi cinque anni;
  • 60 %, per gli anni dal sesto al decimo;
  • 40 %, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
  • 20 %, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Il terzo paragrafo della Circolare è dedicato ai soggetti beneficiari delle agevolazioni. Si tratta delle imprese e dei professionisti.

Vengono, quindi, delineate i requisiti che devono possedere le imprese ed i professionisti per poter beneficiare delle esenzioni fiscali. In particolare, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • la costituzione. Ricordiamo che le imprese devono risultare costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione. I professionisti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, devono, invece, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero per le professioni non organizzate ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 ed in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima Legge e, nella stessa data, devono aver presentato la dichiarazione di inizio attività.
  • l’ubicazione all’interno della Zona Franca Urbana. E’ richiesto che, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, i soggetti istanti dispongano di un ufficio o di un locale all’interno della ZFU. Per le imprese, l’ufficio o il locale deve essere regolarmente segnalato alla competente Camera di Commercio e deve risultare dal relativo certificato camerale, mentre, per i professionisti, l’ufficio o il locale deve essere stato comunicato all’Agenzia delle Entrate nell’ambito della comunicazione di inizio attività.
  • l’attività deve essere svolta all’interno della Zona Franca Urbana. L’attività, nell’ufficio o locale dell’impresa richiedente situato nella Zona Franca Urbana, deve essere già iniziata alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione. Nella Circolare, sono fornite ulteriori indicazioni.
  • la dimensione. I soggetti beneficiari devono rispettare i requisiti previsti per le micro e piccole imprese. Micro imprese sono quelle imprese che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato, o un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di Euro. Le piccole imprese, invece, sono le imprese che hanno meno di 50 occupati ed un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di Euro.
  • l’assenza di procedure concorsuali.
  • l’attività economica svolta. In proposito, ricordiamo che le imprese ed i professionisti che richiedono le agevolazioni possono operare in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell’acquacoltura.
  • l’incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio ed il regime forfetario. I soggetti che applicano tali regimi contabili, infatti, per poter beneficiare delle agevolazioni in questione, devono, alla data di presentazione dell’istanza di accesso ad esse, aver optato per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
  • inoltre, i soggetti che hanno già beneficiato delle esenzioni fiscali e contributive concesse nelle Zone Franche Urbane, finanziate ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legge n. 179 del 2012, non possono accedere alle agevolazioni qualora, alla data di pubblicazione dei nuovi bandi adottati dal Ministero nelle Zone Franche Urbane nelle quali sono localizzati i soggetti, abbiano fruito delle esenzioni in misura inferiore al 10 % dell’importo dell’agevolazione concessa in virtù dei bandi precedenti.

Il quarto paragrafo della Circolare è dedicato alle risorse finanziarie disponibili.

Ulteriori indicazioni sono fornite, poi, riguardo:

  • alle modalità di presentazione dell’istanza (quinto paragrafo),
  • ai termini di presentazione delle istanze (sesto paragrafo),
  • all’intensità ed alla decorrenza delle agevolazioni (settimo paragrafo),
  • alla concessione delle agevolazioni (ottavo paragrafo),
  • alle informazioni antimafia (nono paragrafo),
  • alle modalità di fruizione delle agevolazioni (decimo paragrafo),
  • alle modalità di comunicazione tra i soggetti beneficiari ed il Ministero (undicesimo paragrafo).

In particolare, riguardo alle modalità di fruizione delle agevolazioni, esse possono essere fruite mediante la riduzione dei versamenti da effettuarsi mediante modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Sul punto specifico, il Ministero ha rinviato alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 24 dicembre 2013, nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste in favore delle imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell’Aquila.

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