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Novità Irpef - Ires
11 Gennaio 2014

Agevolazioni fiscali e contributive per le imprese della Zona franca urbana de L’Aquila: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 39 del 24 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni da seguire per una corretta interpretazione ed applicazione delle esenzioni fiscali e contributive previste dalla disciplina agevolativa per la Zona franca urbana de L’Aquila.

Nella Circolare, è stato ricordato che, tra le esenzioni concedibili, vi è quella dell’esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell’importo di 100.000 Euro, di reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella Zona in questione, per ciascun periodo d’imposta. Il limite è maggiorato, inoltre, per ciascun periodo d’imposta, di 5.000 Euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel Sistema Locale di Lavoro nel quale ricade la Zona franca ed assunto a tempo indeterminato dall’impresa che beneficia dell’esenzione.

E’ stato precisato che l’agevolazione in questione si applica per 14 periodi d’imposta ed è stabilita in misura decrescente: reddito esente, nei limiti di importo suddetto, integralmente per i primi 5 periodi d’imposta; nella misura del 60 %, per i periodi d’imposta successivi fino al decimo; nella misura del 40 %, per i periodi d’imposta undicesimo e dodicesimo; nella misura del 20 %, per i periodi d’imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Inoltre, tra le esenzioni previste dalla normativa, vi è l’esenzione dall’Irap, fino a concorrenza dell’importo di 300.000 Euro, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella Zona franca urbana, per ciascuno dei primi cinque periodi d’imposta.

Nella Circolare, sono state ricordate anche le agevolazioni contributive.

Riguardo alla decorrenza, considerato che l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni è stato approvato il 30 luglio 2013, le agevolazioni fiscali decorrono dal periodo d’imposta in corso al 30 luglio 2013. Inoltre, l’esonero contributivo decorre dai versamenti dovuti per legge successivamente al 30 luglio 2013.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, infine, ulteriori chiarimenti riguardo ai criteri per la determinazione del reddito esente ed alle modalità di fruizione delle agevolazioni in questione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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