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7 Luglio 2016

Agevolazioni per gli autotrasportatori: le indicazioni per il 2016

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Con un Comunicato Stampa del 5 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le agevolazioni in favore degli autotrasportatori per il 2016, secondo quanto stabilito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risorse disponibili.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore al di fuori del Comune nel quale ha sede l’impresa, è prevista un’unica deduzione forfetaria delle spese non documentate, della misura di 51,00 Euro. Lo scorso anno erano previste due diverse misure delle deduzioni forfetarie, rilevando anche la circostanza che i trasporti fossero effettuati all’interno o meno della Regione o delle Regioni confinanti.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune nel quale è situata la sede dell’impresa, è prevista una deduzione forfetaria pari al 35 % dell’importo spettante per i medesimi trasporti al di fuori del territorio comunale.

Le deduzioni forfetarie devono essere indicate nei quadri RF o RG della dichiarazione dei redditi, a seconda che l’impresa che presenta la dichiarazione sia un’impresa in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata. Si tratta di compilare, nel primo caso, il rigo RF55, utilizzando i codici 43 (in caso di trasporti all’interno del Comune), 44 (in caso di trasporti all’interno della Regione o delle Regioni confinanti) o 45 (in caso di trasporti oltre i limiti suddetti). Le imprese in regime di contabilità semplificata, invece, compilano il rigo RG22, indicando i codici 16, 17 e 18, nei medesimi casi di trasporti indicati in precedenza.

Inoltre, le imprese di autotrasporto di merci avranno diritto a recuperare, nel 2016, entro il limite massimo di 300 Euro per ciascun veicolo, un importo pari alle somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il recupero avviene tramite un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24. Per tale compensazione, dovrà essere indicato, anche quest’anno, il codice tributo “6793”.

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