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5 Gennaio 2018

Acquisto di un nuovo immobile da accorpare a quelli già posseduti: sì ai benefici “prima casa”

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato una nuova questione relativa alle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.

In particolare, l’istante ha rappresentato, in un interpello rivolto all’Amministrazione finanziaria, di essere proprietaria di due appartamenti situati nello stesso edificio. La prima abitazione è al secondo piano ed è stata acquistata nel 1997 con l’applicazione delle agevolazioni fiscali “prima casa”; la seconda abitazione si trova al terzo piano ed è stata acquistata nel 2015 senza fruire delle agevolazioni fiscali.

L’istante intende acquistare un terzo appartamento situato sempre nel medesimo edificio. Il nuovo immobile è ubicato al terzo piano contiguo all’altro appartamento del terzo piano e sovrastante l’appartamento del secondo piano del quale l’istante è già proprietaria.

L’istante ha intenzione, poi, di procedere all’unificazione delle tre abitazioni così da costituire un’unica unità immobiliare. Tale nuova abitazione risultante dall’accorpamento non sarà riconducibile a nessuna delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è se la contribuente possa usufruire nuovamente, in sede di acquisto del nuovo immobile, delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa”.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 154 del 19 dicembre 2017, ha ricordato i chiarimenti già espressi in precedenza riguardo alla circostanza che il regime fiscale di favore può trovare applicazione anche nel caso di acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad altra abitazione acquistata già con l’applicazione delle agevolazioni, a condizione che l’immobile conservi, anche successivamente alla riunione, le caratteristiche di immobile non di lusso.

Inoltre, era stata già riconosciuta in passato la possibilità di usufruire dei benefici “prima casa” anche in caso di acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad un’abitazione acquistata senza fruire delle agevolazioni medesime, in quanto non previste dalla normativa vigente all’epoca dell’atto di trasferimento o in quanto l’acquirente risultava già essere titolare, al momento del trasferimento, di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, ribadito che le agevolazioni “prima casa” possono trovare applicazione anche nel caso specifico. La circostanza che uno degli immobili posseduti in precedenza dall’istante sia stato acquistato senza fruire dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della “prima casa” non ostacola tale conclusione.

Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, la contribuente dovrà procedere alla fusione delle tre unità immobiliari, rispettando la condizione che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (immobile non di lusso).

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