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12 Aprile 2014

Acquisto agevolato di terreni edificabili: le conseguenze in caso di decadenza dall’agevolazione

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Nella Risoluzione n. 37 del 9 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica in merito all’applicazione della normativa riguardante l’irrogazione di sanzioni in caso di mancata utilizzazione edificatoria di terreni soggetti a piani urbanistici particolareggiati nei cinque anni successivi all’acquisto agevolato o di alienazione dei terreni medesimi prima della scadenza del predetto termine quinquennale.

Il regime fiscale agevolato consiste nell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 % ai trasferimenti di terreni compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il termine di cinque anni, entro il quale l’intervento di edificazione deve essere completato affinché venga confermata l’agevolazione, è stato prorogato di ulteriori sei anni, per un totale di undici anni, dal Decreto Legge n. 102 del 2013, convertito dalla Legge n. 124 del 2013

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che gli Uffici territoriali effettuano, con l’ausilio della procedura Campione Unico nel quale vanno iscritti gli atti che fruiscono di agevolazioni, un’attività di controllo volta a verificare il completamento dell’edificio residenziale per il quale è stata concessa l’agevolazione.

Quindi, non sussiste un obbligo di denuncia in capo al contribuente che ha acquistato il terreno con l’aliquota agevolata senza completare la costruzione entro undici anni dall’acquisto.

Anche nel caso in cui il contribuente proceda ad alienare l’immobile prima di completare l’edificazione nel termine previsto, l’Amministrazione finanziaria è già a conoscenza dell’evento che determina la decadenza dall’agevolazione, in quanto l’atto di alienazione sarà stato presentato all’Agenzia delle Entrate per la registrazione. Non sussiste, quindi, l’obbligo di denuncia in capo al contribuente.

Nella Risoluzione, è stato chiarito che l’Amministrazione finanziaria dovrà, in entrambe le ipotesi, procedere a liquidare l’imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota agevolata già versata a suo tempo dal contribuente, e gli interessi di mora dalla data di registrazione dell’atto di acquisto del terreno edificabile.

E’ esclusa, invece, l’applicazione della sanzione amministrativa collegata alla violazione dell’obbligo di denuncia, non sussistendo, come detto, tale obbligo.

E’ stato, altresì, precisato che l’Amministrazione finanziaria deve notificare l’avviso di liquidazione entro tre anni dal decorso del termine di undici anni dall’acquisto del terreno, senza che vi sia stato il completamento dell’abitazione, o dalla registrazione dell’atto di trasferimento del terreno.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’agevolazione in questione riguarda gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013, in quanto la disposizione che la prevedeva è stata soppressa, a partire dal 1° gennaio 2014, insieme a tutte le altre disposizioni che prevedevano esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se inserite in leggi speciali.

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