Nella Risoluzione n. 61 dell’11 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, delle disposizioni agevolative previste dal Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009 (cosiddetto “Decreto Abruzzo”) in favore della popolazioni colpite dal sisma del 2009.
I dubbi riguardo all’applicazione della disciplina predetta sono sorti a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2014, della disposizione del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 secondo la quale sono soppresse tutte le agevolazioni previste, anche da leggi speciali, ai fini dell’imposta di registro per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso.
Le disposizioni agevolative del “Decreto Abruzzo” prevedevano una serie di interventi volti a favorire la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo. In particolare, era stata introdotta l’esenzione da ogni tributo, ad eccezione dell’Iva, e da ogni diritto per gli acquisti di nuove abitazioni sostitutive delle abitazioni principali distrutte in occasione del sisma.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che tale previsione di esenzione deve trovare applicazione anche in relazione agli atti traslativi di immobili posti in essere successivamente al 1° gennaio 2014.
L’ambito dell’agevolazione prevista dal “Decreto Abruzzo”, infatti, va oltre il trattamento fiscale dell’imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una propria precedente Circolare del febbraio 2014 con la quale era stato chiarito che la soppressione delle agevolazioni fiscali introdotta nel corrente anno non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti e che interessano più tipi di atti, e non solo quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.