NULL
Altre Novità
22 Novembre 2019

Acquisti di carburante: chiarimenti sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica (Risposta n. 19 del 14 novembre 2019) fornendo chiarimenti in merito al corretto adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti in relazione agli acquisti di carburante per autotrazione.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un ente associativo che opera nell’interesse delle imprese di autotrasporto associate e, in particolare, acquista carburante, per poi cederlo a tali imprese ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.

Tra l’ente e le imprese associate vi è un rapporto di conto corrente in virtù del quale si realizza una compensazione tra i debiti delle imprese associate per gli acquisti di carburante ed i crediti che le imprese stesse vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi per suo conto.

Quindi, le imprese associate non effettuano il pagamento del carburante contestualmente all’acquisto.

L’ente istante ha richiesto se tale procedura sia compatibile con l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione.

A tal proposito, l’istante ha precisato che il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati è comunque effettuato con mezzi tracciabili. Inoltre, tutte le operazioni che sono oggetto di compensazione, dal 2019, sono documentate con fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2018 ha previsto delle nuove disposizioni in materia di deducibilità dei costi di acquisto e di detraibilità della relativa Iva con riferimento al carburante.

In particolare, le spese di carburante per autotrazione sono deducibili esclusivamente se effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse dagli operatori finanziari. Anche per quanto riguarda le disposizioni applicabili nell’ambito dell’Iva, l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate o da altro mezzo ritenuto idoneo che sia individuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi, dal 1° luglio 2018, in caso di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la deduzione delle spese ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell’Iva è consentita soltanto nel caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante.

Con riguardo al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, è stato evidenziato che, dal momento che il pagamento non viene effettuato contestualmente all’acquisto del carburante, l’impresa in questa fase non è soggetta all’obbligo di tracciabilità del pagamento per la deducibilità della spesa ai fini delle imposte dirette e per la detraibilità della relativa Iva. Sarà soggetta a tale obbligo solo successivamente, quando avverrà il pagamento del saldo per gli importi che eventualmente non risultino compensati.

Resta comunque l’obbligo di certificazione degli acquisti con la fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per le cessioni effettuate al di fuori degli impianti stradali di carburante destinato a veicoli che circolano su strada e dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti.

L’Agenzia delle Entrate, in conclusione, ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante secondo la quale il rapporto di conto corrente che lega l’ente alle imprese di autotrasporto associate non costituisce violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante da autotrazione.

Le condizioni da rispettare sono che:

  • l’acquisto di carburante da parte dell’ente avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;
  • i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;
  • i rapporti di debito e di credito esistenti tra l’ente e le imprese di autotrasporto associate risultino da evidenze contabili che siano chiare e dettagliate;
  • i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto