Con la Risoluzione n. 19 del 21 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alle modalità di versamento dell’imposta sulle assicurazioni, in particolare con riferimento alle imprese assicuratrici estere operanti in Italia in regime di libera prestazioni di servizi.
Le imprese di assicurazione versano l’imposta tramite il modello F24-Accise. Era stato previsto, dalla Risoluzione n. 109 del 22 ottobre 2010, un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2011, durante il quale si poteva utilizzare per il pagamento delle somme in questione il modello F23 o il nuovo modello F24-Accise (vedi newsletter Misterfisco del 2 novembre 2010).
Dal 1° febbraio 2011 il pagamento delle imposte e dei contributi sui premi di assicurazione deve essere effettuato per via telematica, mediante il modello F24-Accise, attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel oppure utilizzando i servizi di home banking delle Banche e di Poste Italiane.
Le imprese assicuratrici estere che non sono titolari di un conto corrente presso una Banca aderente alla Convenzione con l’Agenzia delle Entrate (che regola l’accettazione dei pagamenti mediante modello F24) oppure presso Poste Italiane, possono effettuare il pagamento mediante un bonifico estero, i cui dati sono specificati nella Risoluzione.
Nel caso in cui l’impresa assicuratrice estera si avvalga di un rappresentante fiscale, nel modello F24-Accise deve essere indicato sia il codice fiscale del rappresentante fiscale (nel campo: codice fiscale del contribuente), sia quello dell’impresa assicuratrice (nel campo: codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare). Con riferimento all’impresa assicuratrice, il codice identificativo, istituito con la Risoluzione in questione, è il codice “70” (impresa assicuratrice estera fiscalmente rappresentata). Se l’addebito è sul conto corrente dell’impresa assicuratrice (senza intervento del rappresentante fiscale) deve, invece, essere inserito solo il codice fiscale dell’impresa nel campo: codice fiscale del contribuente.
Le imprese assicuratrici necessitano, quindi, di un codice fiscale. Le imprese con la sede principale in uno degli Stati dell’Unione Europea possono richiedere un codice fiscale italiano, presentando l’apposita domanda, reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità specificate nella Risoluzione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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