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26 Gennaio 2013

Verbale di apertura delle cassette di sicurezza: non c’e’ obbligo di registrazione.

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Nella Risoluzione n. 2 del 24 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza di consulenza giuridica relativa all’applicazione dell’imposta di registro al verbale di apertura delle cassette di sicurezza.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il verbale redatto al momento dell’apertura della cassetta di sicurezza, successivamente alla morte del concessionario (persona autorizzata ad accedervi) della cassetta medesima, è previsto da disposizioni tributarie ed ha la finalità principale, di natura fiscale, di consentire la certificazione delle cose mobili e dei valori individuati nella cassetta, così da determinare esattamente l’attivo ereditario appartenente al titolare della cassetta di sicurezza ed applicare su tale attivo ereditario l’imposta sulle successioni e donazioni.

Si tratta, quindi, di un atto formato per assicurare l’applicazione di un’imposta. Per tale tipologia di atti, l’articolo 5 della tabella allegata al TUR prevede che non vi sia l’obbligo di registrazione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, conseguentemente, che per il verbale in questione non sia previsto l’obbligo di richiedere la registrazione, anche se redatto nella forma pubblica.

L’atto potrà essere comunque oggetto di registrazione volontaria e, in tale caso, verrà applicata l’imposta di registro in misura fissa.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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