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26 Novembre 2011

Vende merci su Ebay nella qualita’ di intermediario, senza preoccuparsi del pagamento dei dazi doganali da parte del fornitore: e’ responsabile dell’obbligazione doganale.

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso, in data 17 novembre 2011, un’importante pronuncia, in riferimento al procedimento C-454/10. La questione affrontata dalla Corte Europea in tale procedimento riguarda l’interpretazione dell’articolo 202, n. 3, del Regolamento Comunitario del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario.

Tale disposizione prevede che siano tenuti ad adempiere all’obbligazione doganale, dovuta a seguito dell’introduzione irregolare nel territorio doganale dell’Unione Europea di merci soggette a dazi all’importazione, la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare, ma anche le persone che hanno acquistato o detenuto le merci e che sapevano, o avrebbero dovuto sapere, secondo ragione, quando l’hanno acquistate o detenute, che si trattava di merci introdotte irregolarmente. Sono anche ritenuti responsabili e, quindi, tenuti all’adempimento dell’obbligazione doganale, le persone che hanno partecipato all’introduzione irregolare delle merci sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che tale introduzione era irregolare.

Il caso di specie riguarda un soggetto residente in Germania che, nella qualità di intermediario nella conclusione dei contratti di vendita, metteva all’asta degli articoli originari della Cina, su Ebay, e ne incassava il corrispettivo della vendita. Il fornitore cinese provvedeva ad inviare direttamente, per via postale, le merci agli acquirenti tedeschi. Le merci, così, venivano consegnate senza essere presentate alla dogana e senza il prelievo dei dazi all’importazione.  
 
L’Ufficio delle Dogane tedesco ha emesso un avviso di accertamento, per i dazi doganali e l’Iva all’importazione non corrisposti, nei confronti del soggetto intermediario, sostenendo che trovava applicazione la disposizione suddetta.

La Corte Europea ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell’obbligazione doganale in capo ai soggetti che hanno partecipato all’introduzione irregolare della merce, è necessario che sussistano due condizioni: una oggettiva, e cioè la partecipazione all’introduzione, e l’altra soggettiva, consistente nella circostanza che i soggetti abbiano partecipato consapevolmente all’operazione di introduzione irregolare.

Quanto alla prima condizione, la Corte ha dichiarato che deve ritenersi che abbiano partecipato all’introduzione irregolare tutte le persone che hanno preso parte, in qualsiasi modo, a tale introduzione. Può trattarsi, quindi, anche di persone coinvolte in atti collegati all’introduzione. Tra queste, rientra il soggetto intermediario del caso di specie, destinatario dell’avviso di accertamento.

Riguardo alla condizione soggettiva di applicazione della disposizione, la Corte ha affermato che a tale condizione sono sottese delle considerazioni riguardanti delle circostanze di fatto che devono essere oggetto di verifica da parte del giudice del rinvio (il giudice nazionale). Però, la Corte Europea ha comunque fornito delle indicazioni al riguardo, volte a guidare l’interpretazione del giudice nazionale.

In particolare, è stato osservato che una persona che svolge il ruolo di intermediario per la conclusione di contratti di compravendita deve sapere che la consegna di merci provenienti da uno Stato terzo e destinati all’Unione fa sorgere l’obbligo di assolvimento dei dazi all’importazione. Bisogna, quindi, chiedersi se l’intermediario abbia compiuto tutti i passi che possano essere ragionevolmente attesi dal medesimo, per garantire che le merci non sarebbero state introdotte irregolarmente, e, specificamente, se egli abbia informato il fornitore del proprio obbligo di dichiararle in dogana.

Bisogna, inoltre, verificare se i dazi all’importazione da versare fossero indicati nei contratti di compravendita o in altri documenti a disposizione dell’intermediario, facendo così presumere che l’introduzione delle merci nel territorio dell’Unione Europea sarebbe stata effettuata regolarmente.

Infine, bisogna tener conto della durata del periodo durante il quale l’intermediario ha fornito le proprie prestazioni al venditore delle merci. Infatti, se l’intermediario ha lavorato con il fornitore per un lungo periodo, può apparire poco probabile che non abbia avuto occasione di prendere conoscenza delle pratiche portate avanti dal venditore in merito alla fornitura delle merci.

La conclusione alla quale è giunta la Corte Europea è, quindi, che deve essere considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’irregolare introduzione di merci nel territorio doganale dell’Unione Europea colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse, secondo ragione, sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.        

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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