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11 Giugno 2011

Variazioni dell’aliquota dell’imposta RCA: le delibere provinciali devono essere pubblicate on line.

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Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2011, sono state definite le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (imposta RCA).

Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 (newsletter Misterfisco del 16 maggio 2011), in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, ha previsto che l’imposta in questione divenga tributo provinciale e che la relativa aliquota, fissata in via generale nella misura del 12,5 %, possa essere aumentata o diminuita dalle Province entro certi limiti.  

Con il Decreto del 3 giugno 2011, è stato stabilito che le deliberazioni delle Giunte Provinciali riguardanti, appunto, la variazione in aumento o in diminuzione dell’aliquota dell’imposta RCA debbano essere pubblicate sul sito Internet “www.finanze.gov.it”, a cura della Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le Province che hanno deliberato le variazioni devono provvedere ad inviare le deliberazioni stesse, redatte secondo lo schema allegato al Decreto, con la relativa attestazione di conformità all’originale, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo “dff.delibererca@pce.finanze.it”. Nell’oggetto dell’e-mail dovranno specificare il nome della provincia, l’anno di imposta e l’espressione “imposta RCA”.  

Nel Decreto è, altresì, previsto che, qualora le Province non dispongano del servizio di posta elettronica certificata e comunque solo fino al 30 giugno 2012, la comunicazione delle deliberazioni predette potrà essere inviata, mediante la posta elettronica tradizionale, all’indirizzo “df.dff.delibererca@finanze.it”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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