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2 Marzo 2013

Tobin tax: al via dal primo marzo per i trasferimenti delle azioni.

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Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013, è stata data attuazione alle disposizioni della Legge di Stabilità 2013 che prevedevano l’introduzione della nuova imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta Tobin tax).

L’imposta si applica, in primo luogo, al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. L’imposta si applica anche al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell’emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto.

Nel Decreto, all’articolo 2, è precisato che resta escluso dall’applicazione dell’imposta il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, comprese le azioni di società di investimento a capitale variabile.

Il valore della transazione, sulla base del quale deve essere calcolata l’imposta dovuta, deve essere determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario.

Riguardo al soggetto passivo dell’imposta, questo deve essere individuato nel soggetto in favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza del medesimo e dal luogo di conclusione del contratto.

L’aliquota dell’imposta sul trasferimento delle azioni è pari allo 0,2 % del valore della transazione ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Il terzo titolo del Decreto Ministeriale è poi dedicato agli strumenti derivati ed agli altri valori mobiliari. L’imposta sulle transazioni finanziarie, infatti, si applica anche alle operazioni sugli strumenti finanziari derivati, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati.

L’aliquota da applicare, in questo caso, varia a seconda del tipo di strumento oggetto della compravendita e del valore del contratto. L’aliquota è ridotta ad un quinto per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

L’imposta è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni.

Nel Decreto, sono individuati diversi casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle nuova imposta. Tra questi, ricordiamo, i trasferimenti di proprietà degli strumenti che avvengono a seguito di donazioni o successioni; le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di Euro.

Con riferimento a questa ultima ipotesi di esclusione dell’applicazione dell’imposta, nel Decreto è stato precisato, all’articolo 17, che la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, deve redigere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la lista delle società che rispettano il limite di capitalizzazione suddetto e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano. Invece, le società residenti sul territorio dello Stato che rispettano il limite di capitalizzazione e le cui azioni sono negoziate in un mercato estero trasmettono direttamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sempre entro il 10 dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta attestante il valore della propria capitalizzazione. Quindi, il Ministero dell’Economia, sulla base delle informazioni ricevute, redige e pubblica sul proprio sito Internet, entro il 20 dicembre di ciascun anno, la lista delle società che beneficiano dell’esenzione dall’imposta.

L’imposta sulle transazioni finanziarie non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini dell’Irap.

Sono responsabili del versamento dell’imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento che intervengono nell’esecuzione delle operazioni ed i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Negli altri casi, l’imposta è versata direttamente dal contribuente.

Inoltre, nel Decreto è precisato che, qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli suindicati, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine dell’esecuzione. Nel caso in cui l’acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti suindicati e non sia localizzato in uno degli Stati o territori con i quali non sono vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza nel recupero dei crediti, il medesimo soggetto provvede direttamente al versamento dell’imposta.

I soggetti che sono localizzati in uno degli Stati o dei territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza nel recupero dei crediti e che intervengono, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione dell’operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell’ordine di esecuzione.

All’articolo 21 del Decreto Ministeriale sono state specificate le regole di applicazione dell’imposta per l’anno 2013.

L’imposta sul trasferimento di proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi si applica alle operazioni regolate a partire dal 1° marzo 2013, se negoziate successivamente al 27 febbraio 2013. L’imposta sui derivati, invece, trova applicazione a partire dal 1° luglio 2013. L’imposta sulle azioni, inoltre, è fissata per il 2013 nella misura dello 0,22 %. L’aliquota è ridotta allo 0,12 % per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati ed in sistemi multilaterali di negoziazione. Infine, l’imposta sulle azioni, limitatamente ai trasferimenti effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del Decreto, è versata entro il 16 luglio 2013.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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