Con la Risoluzione n. 9 del 9 settembre 2013, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
Il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che entro la fine dell’anno in corso deve essere assicurato il gettito della maggiorazione standard del tributo in questione, riservata allo Stato. Il Comune deve, quindi, predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo, costituito per l’ultima rata del 2013, esclusivamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale, con l’indicazione separata delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e di maggiorazione.
Qualora il Comune abbia fissato la scadenza per il pagamento dell’ultima rata della Tares nel mese di dicembre, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 di tale mese.
Infine, nella Risoluzione è stato precisato che la scadenza del pagamento delle rate della Tares per il 2013 può essere eventualmente posticipata al 2014, fermo restando, come detto sopra, l’obbligo di versamento della maggiorazione entro la fine del 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.