Con Decreto del Ministero dell’Economia del 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2011 ed in vigore da tale data, è stata aggiornata la lista degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva Comunitaria 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi. Si tratta della “White list” per le banche.
In particolare, la lista comprende l’Australia, il Brasile, il Canada, Hong Kong, l’India, il Giappone, la Repubblica di Corea, il Messico, la Federazione Russa, Singapore, gli Stati Uniti d’America, la Repubblica del Sudafrica, la Svizzera ed una serie di territori, come la Polinesia francese e Aruba.
Nel Decreto è stato, altresì, precisato che tale elenco di Stati extracomunitari e di territori stranieri viene assoggettato a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal GAFI (Gruppo d’azione finanziaria internazionale), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, e delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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