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31 Marzo 2012

Spese per il rilascio di copie di atti e documenti del processo tributario: in una Circolare del Ministero dell’Economia tutti i chiarimenti.

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Con la Circolare n. 2 del 26 marzo 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto del medesimo Ministero dell’Economia del 27 dicembre 2011 relativo alla determinazione delle spese per il rilascio di copie di atti e documenti del processo tributario (newsletter Misterfisco del 5 marzo 2012).

Nella Circolare è stato spiegato che si è ritenuto, a distanza di sedici anni, di dover modificare gli importi dei diritti di copia, tenendo conto sia degli incrementi del costo del servizio reso, sia delle nuove tecnologie informatiche in uso presso le Segreterie delle Commissioni tributarie o presso le parti processuali o i terzi.

E’ stato, inoltre, delineato il quadro normativo di riferimento. In particolare, il principio generale alla base del rilascio delle copie degli atti processuali è da individuarsi nell’articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare ed ottenere copia degli atti e dei documenti del processo.

E’ stato, altresì, evidenziato che l’unica esenzione dal versamento dei diritti di copia è prevista dall’articolo 263 del D.P.R. n. 115/2002, in base al quale l’ufficio tributario che richiede copia semplice o autentica degli atti e dei documenti processuali non è tenuto al pagamento dei diritti di copia.

Riguardo alla tipologia delle copie che possono essere richieste, nella Circolare del Ministero dell’Economia sono state distinte le copie semplici dalle copie autentiche. La copia semplice, richiesta al solo fine della conoscenza del contenuto degli atti, non ha valore legale. La copia autentica è munita della certificazione di conformità all’originale e, quindi, ha lo stesso valore dell’atto originale del quale è copia. Normalmente, le copie autentiche vengono richieste per la notifica degli atti o per utilizzare gli atti in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.

Le copie possono essere, poi, rilasciate in forma esecutiva, se riguardano delle sentenze o dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria che siano esecutivi. Potranno essere rilasciate esclusivamente alla parte in favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o ai suoi successori.

Inoltre, è stato ricordato che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, che ha introdotto il contributo unificato nei procedimenti tributari, le istanze di copie autentiche degli atti e dei documenti relative ai ricorsi o agli appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011 non sono assoggettate ad imposta di bollo. Per le istanze presentate in relazione a ricorsi o appelli notificati prima del 7 luglio 2011, invece, è previsto il versamento  dell’imposta di bollo sia per le istanze, sia per le copie autentiche.

Riguardo alla richiesta di copie semplici, il Decreto Legge n. 98 del 2011 nulla ha cambiato. Le istanze di copie semplici di atti e documenti, comprese le sentenze, infatti, continuano a non essere soggette ad imposta di bollo.

Riguardo ancora all’imposta di bollo, è stata confermata l’esenzione per il rilascio delle copie autentiche richieste dalle parti con formula esecutiva o ai fini del ricorso in Cassazione.

I nuovi importi dei diritti di copia, previsti dal Decreto del 27 dicembre 2011, si applicano alle istanze presentate dal 1° marzo 2012, a prescindere dalla data di notifica dei ricorsi e degli appelli. I nuovi importi riguardano anche le istanze di copie delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie, presentate dai terzi a partire dal 1° marzo 2012.  

I terzi che richiedono copie autentiche delle sentenze sono tenuti al pagamento dei diritti di copia, ma anche dell’imposta di bollo sia sulle istanze, sia sulle copie autentiche, indipendentemente dall’applicazione al giudizio dell’imposta di bollo o del contributo unificato.

Il diritto di copia e l’imposta di bollo devono essere pagati mediante l’applicazione di marche da bollo sull’istanza di rilascio delle copie.

Il diritto di copia è commisurato al numero di pagine riprodotte, ed ogni facciata corrisponde ad una pagina.

Negli allegati al Decreto sono stati indicati i diritti di copia dovuti per le copie semplici, per le copie autentiche, per le copie in formato elettronico prodotte dalle parti (o da terzi, quali consulenti d’ufficio) o provenienti dall’archivio elettronico della Segreteria.

In particolare, per le copie autentiche è previsto un diritto di copia in misura fissa per ogni copia di atto o documento (maggiorazione di nove Euro). Per le copie informatiche di atti o documenti prodotti dalle parti o da terzi su supporto informatico, l’importo dei diritti di copia è calcolato in base alla dimensione del file, misurata in Kilobyte, del quale si richiede la copia. Per le copie di atti o documenti già presenti nell’archivio informatico della Segreteria, il diritto di copia è commisurato al numero delle pagine delle quali è composto l’atto o il documento, indipendentemente dalle dimensioni in KB.

Il supporto informatico necessario per il rilascio delle copie informatiche deve essere prodotto dalla parte o dal terzo interessato alla copia. Le copie informatiche saranno rilasciate sempre che l’Ufficio di Segreteria sia dotato degli strumenti informatici idonei per effettuare tali copie.

Infine, è stato ribadito che i nuovi importi verranno applicati alle istanze di copie presentate a partire dal 1° marzo 2012. In caso di istanze di copie presentate fino al 29 febbraio 2012, continueranno ad essere applicati gli importi dei diritti di copia previsti dal Decreto del Ministro delle Finanze del 1° ottobre 1996.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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