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23 Giugno 2012

Somme dovute ai Comuni a titolo di sanzione in caso di violazione delle norme sulla sicurezza degli impianti: istituito un codice identificativo ed un codice tributo.

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Con la Risoluzione n. 67 del 21 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice ente “COM“, identificativo dell’ente “Comune”. L’istituzione di tale codice si è resa necessaria al fine di consentire agli agenti della riscossione una corretta e puntuale rendicontazione ai Comuni delle somme riscosse a titolo di sanzione.

Si tratta delle sanzioni dovute in caso di violazione degli obblighi in materia di sicurezza degli impianti posti all’interno degli edifici. Le somme in questione devono essere versate mediante modello F23, con l’indicazione del codice tributo “741T”, denominato “Multe inflitte dalle Autorità giudiziarie ed amministrative – oblazioni”.

Il codice identificativo dell’ente Comune deve essere inserito nel campo 6 “codice ufficio o ente”, evidenziando, nel campo 7 “codice territoriale”, il codice catastale del Comune che ha irrogato le sanzioni.

Con la medesima Risoluzione del 21 giugno 2012 è, altresì, istituito il codice tributo da utilizzare per il recupero delle spese previste dall’articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Il codice in questione è “9V9T” e deve essere inserito nel campo 11 “codice tributo” del modello F23, evidenziando, nel campo 14 “codice destinatario”, il codice catastale del Comune beneficiario delle somme.

Nella Circolare, infine, è precisato che per una corretta imputazione contabile delle somme riscosse con il codice tributo suddetto e per una puntuale rendicontazione delle somme medesime, i Comuni beneficiari dovranno comunicare agli agenti della riscossione gli estremi dei conti correnti comunali necessari per il successivo riversamento delle somme in questione.

Rimangono invariate, invece, le indicazioni fornite agli agenti della riscossione per il riversamento delle somme versate tramite il codice tributo “741T”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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