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9 Febbraio 2013

Sisma del maggio 2012: nuove modalita’ di recupero del finanziamento agevolato per la ricostruzione degli immobili.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2013, è stato integrato il Provvedimento adottato l’11 gennaio 2013 riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta, previsto in caso di accesso al finanziamento agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili ad uso abitativo e produttivo nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

Si ricorda che il credito d’imposta in questione è di importo pari alla somma della sorte capitale e degli interessi dovuti, oltre alle spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento. Il credito d’imposta viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per restituire il finanziamento medesimo.

Il Provvedimento dell’11 gennaio 2013 prevedeva che le banche recuperassero l’importo suddetto mediante l’istituto della compensazione o mediante la cessione del credito di cui all’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 (cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo).

Con il nuovo Provvedimento è stato stabilito che il credito d’imposta possa essere recuperato anche mediante la cessione del credito di cui all’articolo 1260 del codice civile.

Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione e deve indicare il credito nella propria dichiarazione dei redditi.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il credito d’imposta in questione è un credito diverso sia dai crediti d’imposta per il rimborso di quanto indebitamente versato, sia dai crediti d’imposta in senso stretto riconosciuti dalla legge in favore dei contribuenti. Il credito d’imposta riconosciuto alle banche non è previsto in favore delle banche stesse, ma in favore dei contribuenti come contributo alla ricostruzione.

Con il medesimo Provvedimento del 4 febbraio 2013, sono state approvate le tecniche specifiche che devono essere utilizzate dai soggetti finanziatori per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di finanziamento: gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

Questi dati, è precisato nel Provvedimento, devono essere inviati entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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