Con la Sentenza n. 1864 del 27 gennaio 2011, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato chiaramente il principio secondo il quale la giurisdizione delle Commissioni tributarie presuppone la natura tributaria delle controversie.
Nel caso di specie è stata, invece, riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale sono state rimesse le parti previa cassazione della sentenza impugnata, in quanto i crediti oggetto della controversia non avevano natura fiscale. Si trattava, in particolare, di crediti relativi a somme dovute a seguito di condanna in un procedimento penale. Le somme erano state richieste dall’agente della riscossione a titolo di “Cassa depositi e prestiti, Cassa ammende, Registro multe – Ammende – Sanzioni amministrative e Registro recuperi spese giustizia”.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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