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15 Giugno 2012

Sentenza che accerta il diritto di riscatto di un fondo agricolo da parte dell’affittuario: l’originario acquirente puo’ richiedere il rimborso dell’imposta di registro versata.

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Nella Risoluzione n. 64 del 12 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo agli effetti della sentenza che accerti la sussistenza del diritto di riscatto di un terreno agricolo da parte dell’affittuaria, coltivatrice diretta del terreno medesimo (la quale ha fatto valere il proprio diritto di prelazione), rispetto all’imposta di registro assolta al momento della registrazione dell’atto di acquisto del terreno da parte dell’odierno proprietario (che è colui che ha sottoposto il quesito all’Agenzia delle Entrate).

In particolare, è stato richiesto all’Agenzia se l’imposta di registro versata possa essere rimborsata; quali siano, in caso di risposta affermativa, i termini per presentare la richiesta di rimborso; quale imposta debba essere assolta in sede di registrazione della sentenza.

La sentenza che decide positivamente sull’esercizio del diritto di riscatto in favore del riscattante è una pronuncia che determina il sub ingresso del riscattante nella posizione dell’acquirente, facendo sì che il primo soggetto divenga il reale beneficiario del trasferimento del fondo.

Il primo atto di trasferimento non sussiste più e solo il secondo atto costituisce il vero trasferimento. L’imposta, quindi, non può che far carico al secondo atto ed ai veri effettivi contraenti, tra l’altro sin dall’origine, avendo il riscatto effetto retroattivo.

La sentenza che accerta l’esercizio del diritto di riscatto deve essere assoggettata a tassazione secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (disposizioni relative alla tassazione degli atti giurisdizionali recanti trasferimento di diritti reali su beni immobili).

Il riscattante potrà, inoltre, qualora sussistano le condizioni, avvalersi delle disposizioni agevolative tributarie previste per i trasferimenti di terreni agricoli.

Per evitare una duplicazione dell’imposta sul trasferimento del fondo, il terzo acquirente avrà diritto al rimborso dell’imposta di registro corrisposta, per la parte eccedente la misura fissa.

Potrà presentare richiesta di rimborso entro tre anni dalla data della sentenza di pronuncia sul diritto di riscatto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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