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14 Maggio 2011

Sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni: l’Agenzia delle Entrate individua la misura e le possibilita’ di ravvedimento.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18 del 10 maggio 2011, ha dato seguito alle richieste di chiarimenti in merito alla misura ed alla ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni.

In particolare, l’Agenzia ha analizzato l’ipotesi dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La normativa (articolo 27 del Decreto Legge n. 185 del 2008) prevede, in questi casi, l’applicazione di una sanzione nella misura compresa tra il 100 % ed il 200 % dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione. Se, poi, l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a 50.000 Euro per ciascun anno solare, la sanzione viene elevata al 200 %.

Nell’ambito della disciplina della specifica attività di controllo esercitata con le procedure automatizzate è, però, previsto che alle somme dovute a titolo di imposta o di minor credito, emerse a seguito delle procedure predette, debba applicarsi la sanzione per ritardato od omesso versamento stabilita dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Si tratta della sanzione amministrativa della misura del 30 % di ogni importo non versato o versato in ritardo.

L’Agenzia ha affermato che l’unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni è proprio quella prevista dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997 per i ritardati od omessi versamenti.  

Tale sanzione rappresenta anche la base sulla quale calcolare le riduzioni previste in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ed in caso di ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, esaminato, nella Circolare in questione, l’ipotesi nella quale il contribuente riceva la comunicazione dell’esito del controllo automatizzato della dichiarazione prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso.

In questo caso, il contribuente non potrà beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni relative alle irregolarità riscontrabili nell’ambito del controllo automatizzato, ma potrà avvalersi del ravvedimento operoso per sanare quelle irregolarità non riscontrabili in tale sede (ad esempio, omessa indicazione di un reddito percepito), salvo che non siano iniziati degli accessi, delle ispezioni, delle verifiche o altre attività amministrative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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