Con la Risoluzione n. 52 del 2 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 8 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005.
Tale disposizione, che è parte della disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevede per i lavoratori che abbiano richiesto l’anticipazione delle somme relative alla propria posizione, di reintegrare la posizione medesima in qualsiasi momento, anche mediante il versamento di contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro.
Per le somme reintegrate che superano detto limite, la medesima disposizione stabilisce che venga riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato.
Il codice tributo istituito con la Risoluzione in questione consente, appunto, l’utilizzo di tale credito d’imposta relativo al reintegro delle somme delle quali era stata richiesta l’anticipazione.
Il codice deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito versati”, oppure, nel caso nel quale il contribuente debba provvedere alla restituzione del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere, infine, indicato l’anno nel quale è stato effettuato il reintegro delle anticipazioni.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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