Nella Risoluzione n. 24 del 14 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica posta dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria in merito all’applicazione dei tributi speciali in caso di registrazione di atti in ufficio, in particolare in caso di registrazione di atti pubblici diversi da quelli telematici e di scritture private autenticate e non, che non siano locazioni, e di atti giudiziari.
Riguardo alla registrazione dei contratti di locazione, l’Agenzia si era già espressa, con la Circolare n. 26 del 1° giugno 2011, escludendo l’applicazione di tali tributi in caso di registrazione dei contratti in questione.
In particolare, l’Agenzia aveva affermato che il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato per la registrazione. Tali annotazioni, infatti, costituiscono una modalità di esecuzione della registrazione e non possono essere qualificate come certificazioni o come attestazioni da parte dell’ufficio (per le quali è prevista la corresponsione dei tributi speciali).
Nella Risoluzione del 14 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il carattere di principio generale alla suddetta soluzione, individuata per i contatti di locazione. Ha, quindi, affermato che tale soluzione è suscettibile di essere applicata alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che anche nelle ipotesi di registrazione volontaria di atti, l’annotazione operata dall’ufficio costituisce una semplice modalità di esecuzione della registrazione e, quindi, non comporta l’applicazione dei tributi speciali.
Infine, è stato ricordata la regola generale secondo la quale sono comunque dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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