NULL
Altre Novità
18 Giugno 2011

Ravvedimento operoso: la sanzione deve essere pagata nella misura stabilita dalla legge affinche’ abbia effetto.

Scarica il pdf

Con l’Ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la normativa in materia, ed in particolare l’articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, pone come condizioni di operatività del ravvedimento operoso tanto il versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni, nella misura ridotta, e degli interessi legali.

Solo l’integrale adempimento degli obblighi in questione consente al contribuente di beneficiare degli effetti dell’istituto disciplinato dal Decreto suddetto.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte ha, quindi, riconosciuto la legittimità dello sgravio solo parziale della cartella di pagamento per omesso versamento dell’Iva, disposto dal giudice di primo grado, sulla base del rilievo che il ravvedimento operoso non poteva dirsi correttamente perfezionato. La sanzione, infatti, era stata versata in misura inferiore al dovuto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Gennaio 2025
Fringe benefit per i dipendenti: via libera alla carta di debito nominativa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando i fringe benefit sono erogati...

24 Gennaio 2025
Leggere il bilancio d’esercizio: come aumentare la liquidità grazie all’analisi degli indici di bilancio

Cosa significa leggere il bilancio di esercizio? Come è possibile aumentare la...

24 Gennaio 2025
Pronti al debutto i modelli IVA e CU 2025 in versione definitiva

Entrano ufficialmente in scena i nuovi modelli IVA e CU 2025, già approvati in forma...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto