NULL
Altre Novità
18 Giugno 2011

Ravvedimento operoso: la sanzione deve essere pagata nella misura stabilita dalla legge affinche’ abbia effetto.

Scarica il pdf

Con l’Ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la normativa in materia, ed in particolare l’articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, pone come condizioni di operatività del ravvedimento operoso tanto il versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni, nella misura ridotta, e degli interessi legali.

Solo l’integrale adempimento degli obblighi in questione consente al contribuente di beneficiare degli effetti dell’istituto disciplinato dal Decreto suddetto.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte ha, quindi, riconosciuto la legittimità dello sgravio solo parziale della cartella di pagamento per omesso versamento dell’Iva, disposto dal giudice di primo grado, sulla base del rilievo che il ravvedimento operoso non poteva dirsi correttamente perfezionato. La sanzione, infatti, era stata versata in misura inferiore al dovuto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
31 Marzo 2023
Bonus trasporti: via libera anche per il 2023.

Con un Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2023,...

31 Marzo 2023
Novità 2023 sul superbonus

Novità superbonus 2023: cos’è. Il superbonus è un’agevolazione fiscale che...

31 Marzo 2023
Spese per l’attività fisica adattata: ecco la percentuale in cui sarà fruibile il relativo bonus.

Con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2023, è...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto