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21 Maggio 2011

Principi contabili anche per i bilanci degli enti non profit.

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Il 19 maggio 2011 è stato approvato definitivamente, dal tavolo tecnico tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia per le Onlus (ora denominata Agenzia per il terzo settore) e l’Organismo Italiano di contabilità, un documento intitolato ”Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”. Con tale documento è stato approvato il primo principio contabile per gli enti non profit.

Le regole contenute nel documento in questione dovranno essere applicate a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011, anche se ne è stata raccomandata un’applicazione anticipata.

Riguardo all’ambito di applicazione del documento, è stato ricordato che gli enti non profit non trovano una precisa definizione a livello normativo, né un preciso sistema classificatorio. Generalmente, con il termine “non profit” possono essere identificate tutte le organizzazioni la cui attività non è finalizzata a realizzare un lucro soggettivo od oggettivo e che operano in campi di attività di natura sociale, quali l’assistenza sociale, la tutela dei soggetti svantaggiati, l’istruzione, la promozione di attività artistico-culturale, la ricerca scientifica, l’erogazione di servizi sociali e religiosi, la promozione di forme di sviluppo compatibili con il rispetto dell’ambiente.

E’ stato, inoltre, evidenziato come i principi contabili sono comunque delle disposizioni tecniche gerarchicamente subordinate rispetto alle norme di legge. Quindi, gli enti non profit che sono tenuti all’applicazione di specifiche norme giuridiche per la redazione del bilancio possono applicare i principi contabili solo qualora questi siano compatibili con le disposizioni legislative.

I principi contabili sono predisposti sulla supposizione che siano osservati due presupposti fondamentali: la continuità aziendale, ossia il presupposto che l’ente sia in funzionamento e che continui ad esserlo in futuro, in particolare, per almeno i dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio, e l’osservanza del principio della competenza economica.

Inoltre, nel documento è stato precisato che, nella preparazione del bilancio, bisogna sempre tenere in considerazione le finalità preminenti dell’esposizione chiara, della veridicità, della correttezza e della ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di rendicontazione.

Rispetto ai principi di bilancio, questi sono stati individuati nella comprensibilità, nell’imparzialità, nella significatività, nella prudenza, nella prevalenza della sostanza sulla forma, nella comparabilità e nella coerenza, nella verificabilità dell’informazione, nell’annualità e nel principio del costo.

Infine, sono stati enunciati i criteri di valutazione negli enti non profit: il costo storico, il costo corrente, il presunto valore di realizzo, il valore attuale ed il fair value, ossia il valore al quale i beni o i servizi erogati possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio paritario.

    

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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