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19 Dicembre 2013

Polizze assicurative: non deve applicarsi il bollino compenetrativo e l’imposta sulle assicurazioni assorbe l’imposta di bollo e di registro.

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Nella Risoluzione n. 95 del 16 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del “bollino compenetrativo” alle polizze assicurative commercializzate in Italia da parte di società assicurative che, come l’istante, hanno sede legale in altro Stato europeo ed operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto rilevare che il Regio Decreto n. 69 del 26 gennaio 1896, che prevedeva l’obbligo di apporre il cosiddetto “bollino compenetrativo”, è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010.

Quindi, l’obbligo in questione relativo alle polizze assicurative commercializzate in Italia non risulta più operante.

Resta ferma, invece, la disciplina prevista dall’articolo 16 della Legge n. 1216 del 1961 secondo la quale in relazione ai contratti assicurativi ed agli atti inerenti, soggetti all’imposta sulle assicurazioni, non è dovuta l’imposta di bollo e di registro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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