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4 Giugno 2011

Piccola proprieta’ contadina: decadenza dalle agevolazioni fiscali se si vende entro cinque anni dall’acquisto anche se la vendita e’ effettuata prima del 30 giugno 2001.

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Con la Circolare n. 25 del 30 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle modalità di applicazione della normativa in materia di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. In particolare, si tratta di agevolazioni ai fini delle imposte di registro ed ipotecaria sugli atti d’acquisto dei fondi rustici.

La Legge n. 604 del 6 agosto 1954 prevede la decadenza dalle agevolazioni in questione nel caso nel quale l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta alienino il fondo rustico acquistato, o i diritti parziali su di esso, o cessino di coltivarlo direttamente, prima del decorso di un determinato periodo di tempo. Tale periodo di tempo era stato fissato prima a cinque anni, poi a dieci anni e poi, con il Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, in vigore dal 30 giugno 2001, di nuovo a cinque anni.

La normativa che ha ridotto il termine di nuovo a cinque anni ha, altresì, stabilito che tale termine di decadenza avrebbe dovuto essere applicato anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, ossia posti in essere prima del 30 giugno 1996.

La questione che si è posta, riguardo all’applicazione di quest’ultima disposizione, è stata quella di comprendere quale termine sia vincolante per coloro che hanno acquistato i fondi rustici prima del 30 giugno 1996 e li hanno poi alienati prima del 30 giugno 2001, rispettando il termine quinquennale, ma non quello di dieci anni.

L’Agenzia delle Entrate, con una precedente Circolare del novembre 2007, aveva affermato che l’applicazione del vincolo temporale di cinque anni riguardava i fondi rustici acquistati anteriormente al 30 giugno 2001, ma rivenduti successivamente all’entrata in vigore del Decreto. Nel caso di alienazione del fondo prima del 30 giugno 2001 continuava, invece, ad essere applicato il termine decennale.

Le posizioni della giurisprudenza in materia sono state tra loro contrastanti fino a quando non sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2060 del 28 gennaio 2011.

Con tale pronuncia, nella quale è stata data una diversa interpretazione della disposizione predetta, è stato affermato che il termine di cinque anni deve ritenersi operante retroattivamente in relazione a tutti gli atti posti in essere prima del 30 giugno 2001.   

Con la Circolare n. 25 l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, dovuto precisare agli uffici dell’Amministrazione finanziaria che, alla luce dei principi affermati in tale recente Sentenza della Cassazione, deve ritenersi non più corretta l’impostazione seguita fino ad ora. La riduzione del vincolo temporale a cinque anni trova, infatti, applicazione anche ai fondi rustici acquistati prima del 30 giugno 1996 e rivenduti prima del 30 giugno 2001.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che nella Sentenza della Suprema Corte è stato anche individuato un limite all’efficacia retroattiva della disposizione che ha introdotto il termine di cinque anni: la presenza di un atto impositivo di decadenza dal beneficio, definitivo per mancata impugnazione o per intervenuto giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria.   

Infine, nella Circolare, l’Agenzia ha invitato le strutture territoriali, proprio alla luce di tale nuova impostazione da seguire, a riesaminare le controversie pendenti in materia ed eventualmente ad abbandonare la pretesa tributaria.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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