Nella Sentenza n. 20680 del 7 ottobre 2011, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, richiamando una pronuncia delle Sezioni unite del 2009, ha affermato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli deve assumere le conseguenze del suo comportamento, in quanto l’Ufficio potrà motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice potrà valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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