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25 Giugno 2011

Operazioni con l’estero: le risposte dell’Agenzia delle Entrate in materia di comunicazione delle operazioni black list e di compilazione del modulo RW.

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Nella Circolare n. 28 del 21 giugno 2011, sono raccolte le risposte dell’Agenzia delle Entrate a diversi quesiti della stampa economica.

Tra le altre, assumono rilevanza le risposte relative agli strumenti previsti contro l’evasione fiscale nell’ambito delle operazioni con l’estero.

Alcuni chiarimenti hanno riguardato, in particolare, l’obbligo delle comunicazioni “black list”, ossia delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici con sede in Paesi a fiscalità privilegiata, introdotto dal Decreto Legge n. 40 del 2010.

A tal proposito, è stato precisato che, in caso di importazioni di beni da Paesi black list, nel modello di comunicazione, devono essere indicati i dati ricavabili dalla bolletta doganale. Inoltre, in caso di reintroduzione di beni nello Stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, tale operazione, se effettuata con un operatore “black list”, dovrà essere oggetto di autonoma comunicazione, e non sarà sufficiente una rettifica della precedente comunicazione relativa alla cessione all’esportazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che è prevista la disapplicazione delle sanzioni per le violazioni riguardanti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello trimestralmente, e relativi ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con cadenza mensile. Ciò a condizione che i contribuenti abbiano sanato le eventuali violazioni trasmettendo, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.

Se tale regolarizzazione non è stata effettuata, gli organi accertatori valuteranno caso per caso la ricorrenza di un errore scusabile, che giustifichi la mancata applicazione delle sanzioni. Tale errore scusabile può consistere nell’impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere i codici fiscali, o gli altri dati identificativi richiesti, dai soggetti dei Paesi black list con i quali ha intrattenuto i rapporti commerciali.

Inoltre, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le schede carburante relative ad acquisti di carburante presso distributori stabiliti in Paesi black list.

L’Agenzia delle Entrate si è, altresì, occupata dell’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi in relazione ai trasferimenti che, nel corso del periodo di imposta, hanno riguardato gli investimenti e le attività detenute all’estero.

Tale obbligo si applica in presenza di trasferimenti effettuati dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero, purché l’ammontare complessivo dei movimenti, calcolato tenendo conto anche degli eventuali disinvestimenti, sia stato superiore a diecimila Euro. Per i trasferimenti dall’estero sull’estero, l’Agenzia ha precisato che si tratta sia di trasferimenti tra diversi Stati esteri, sia di trasferimenti che avvengono nell’ambito del medesimo Paese estero.

Inoltre, è stato ribadito che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio in questione non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Nella Circolare è stato riportato l’esempio del conto corrente estero con delega di firma in favore di un soggetto diverso dall’intestatario. In questo caso, anche il delegato è tenuto a compilare il modulo RW, qualora abbia una delega al prelievo. Se, invece, il soggetto è delegato esclusivamente ad operare per conto dell’intestatario, non sussiste un autonomo obbligo di monitoraggio.

Riguardo all’esonero dalla compilazione del modulo RW per i lavoratori “frontalieri”, ossia per i contribuenti italiani che svolgono la propria attività lavorativa al di fuori dell’Italia e che sono intestatari di un conto corrente nel Paese nel quale lavorano, l’esonero riguarda le attività detenute all’estero nel periodo d’imposta nel quale si è realizzata la condizione, appunto, di “frontaliere”. Tale condizione si verifica quando il contribuente svolge l’attività lavorativa all’estero alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento e l’ha svolta per un numero di giorni maggiore a 183 nell’arco del medesimo anno, anche se non ininterrottamente. Al di fuori di tale condizione, operano regolarmente gli obblighi di monitoraggio.      

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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