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17 Settembre 2011

Onlus: l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti.

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Nella Circolare n. 38 del 1° agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla disciplina delle Onlus, ossia delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Riguardo all’agevolazione dell’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, l’Agenzia ha precisato che le organizzazioni in questione potranno usufruire dell’esonero anche prima dell’iscrizione nei registri del volontariato. Alcune Leggi regionali, infatti, richiedono per l’iscrizione in tali registri, che venga allegata una copia dell’atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. In questi casi, però, le organizzazioni dovranno comunicare tempestivamente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha effettuato la registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni del volontariato.    

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, alla luce del nuovo orientamento interpretativo affermatosi negli ultimi anni, e condizionato anche dall’Unione Europea, gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire o partecipare ad Onlus, anche se tali soggetti, che dovrebbero essere esclusi dalla qualifica di Onlus, siano numericamente prevalenti o assumano un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione della Onlus. Gli enti esclusi dalla qualifica di Onlus possono, quindi, sempre costituire o partecipare ad un soggetto giuridico autonomo avente la qualifica fiscale di Onlus.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, esaminato la questione della possibile acquisizione da parte dei trust della qualifica di Onlus. Il trust deve, in primo luogo, costituire un autonomo soggetto passivo d’imposta. Deve, quindi, possedere gli elementi essenziali previsti dalla Convenzione di L’Aja del 1985, resa esecutiva in Italia con Legge del 1989. La presenza di tali presupposti, però, costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini del riconoscimento della qualifica di Onlus.

L’Agenzia, infatti, ha precisato che è necessario che le diverse tipologie di trust siano compatibili con il regime tributario di favore previsto per le Onlus. A tal proposito, nella Circolare è stata messa in luce la distinzione tra trust con beneficiari individuati (o trust trasparenti) e trust senza beneficiari individuati (o trust opachi). Il sistema di tassazione dei trust trasparenti, nel quale, precisa l’Agenzia, gli effettivi possessori del reddito prodotto sono i beneficiari, in capo ai quali avviene la tassazione dei redditi ad essi imputati per trasparenza, risulta incompatibile con le modalità di tassazione delle Onlus. Tale tassazione, infatti, presuppone l’imputazione diretta ed esclusiva in capo all’organizzazione dei redditi determinati secondo il regime di favore delle Onlus. Se la qualifica di Onlus fosse attribuita ad un trust trasparente, a beneficiare del regime fiscale di favore sarebbe un soggetto diverso rispetto all’organizzazione che svolge l’attività di utilità sociale agevolata. Quindi, la qualifica di Onlus non può essere attribuita ai trust trasparenti.

L’Agenzia ha affermato, al contrario, che non sussistono preclusioni al riconoscimento della qualifica di Onlus in capo ai trust opachi. In essi il reddito prodotto viene imputato direttamente al trust ed assoggettato a tassazione in capo ad esso. Qualora, però, in tali trust vengano individuati uno o più beneficiari titolari del diritto di pretendere l’erogazione dei redditi che il trust deve produrre, il trust perde definitivamente la qualifica di Onlus e non potrà riacquistare tale qualifica anche qualora riacquisisca la configurazione di trust opaco.

Infine, nella Circolare è stato esaminato il tema della possibile partecipazione di una Onlus ad un’impresa sociale. Sia le imprese sociali che le Onlus devono operare senza fini di lucro. Ne consegue che le due forme di organizzazione sono sottoposte a discipline simili che prevedono, ad esempio, il divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione o l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di cessazione dell’attività, a finalità di utilità sociale. Sia le imprese sociali che le Onlus hanno, altresì, una connotazione solidaristica che si esprime nello svolgimento di attività socialmente rilevanti. Deve, pertanto, ritenersi che una Onlus possa partecipare ad organizzazioni che assumono la qualifica di impresa sociale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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