Con Sentenza 15 gennaio 2009, n. 884 la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di mancato versamento delle imposte ed applicazione delle cause di non punibilità in materia di sanzioni tributarie.
Secondo i giudici, in caso di omesso versamento del tributo a causa dell’inadempimento del consulente al quale era stata dato il mandato, il contribuente non è punibile. La denuncia presso l’autorità giudiziaria e la successiva condanna in sede penale del consulente, sono sufficienti perché trovi applicazione l’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 473/97, che prevede la non punibilità in caso di mancato versamento per un fatto denunciato e addebitabile esclusivamente a terzi.
Fonte: www.seac.it
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