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5 Febbraio 2011

Obbligazioni con scadenza non inferiore ai 18 mesi rimborsate anticipatamente: quando l’emittente che si impegna al riacquisto non e’ soggetto al prelievo aggiuntivo del 20%.

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Con la Risoluzione n. 11 del 31 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in sede di consulenza giuridica, riguardo alle conseguenze fiscali dell’impegno dell’emittente al riacquisto anticipato di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore ai 18 mesi.

Secondo quanto disposto dall’art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, tale rimborso anticipato comporterebbe, infatti, il pagamento da parte dell’emittente di una somma pari al 20 % degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento del rimborso anticipato. 

L’Agenzia ha precisato che, affinché non si abbia l’applicazione della somma aggiuntiva del 20 %, il riacquisto del titolo non deve essere finalizzato all’estinzione del prestito prima del decorso del periodo di 18 mesi e, quindi, non deve comportare l’anticipazione, al di sotto del detto termine, della scadenza originaria del titolo.

Inoltre, la società emittente deve impegnarsi a destinare i titoli riacquistati alla negoziazione sul mercato. E ciò avviene se i titoli rimangono in circolazione per almeno 18 mesi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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