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9 Giugno 2012

Nuove imposte sulle attivita’ oggetto di procedure di emersione e sugli immobili e le attivita’ finanziarie all’estero: definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate tutte le modalita’ di attuazione.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 sono state disposte le modalità di attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (in parte modificate dal successivo Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012), relative a diverse nuove imposte.

Si tratta, in primo luogo, dell’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione (scudo fiscale). L’imposta è dovuta nella misura del 10 per mille per l’anno 2011, del 13,5 per mille per il 2012 e del 4 per mille per gli anni successivi.

Sono soggette all’imposta soltanto le attività che sono state oggetto di emersione attraverso la procedura del rimpatrio e che sono detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo anno di applicazione dell’imposta, inoltre, l’imposta è determinata con riferimento al valore delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia riguarda anche l’imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione. La misura dell’imposta straordinaria è pari al 10 per mille delle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 6 dicembre 2011, sono state, in tutto o in parte, prelevate a qualsiasi titolo in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione o comunque dismesse.

L’imposta è dovuta una tantum e deve essere versata soltanto nel 2012.

Nel Provvedimento del 5 giugno 2012 sono state definite specificamente le modalità applicative delle imposte suddette in riferimento alla base imponibile, ai soggetti tenuti al versamento, alle modalità di calcolo e di versamento.

Il Provvedimento in questione si occupa anche dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, introdotta a partire dal periodo d’imposta 2011.

Tale imposta è dovuta anche se gli immobili (terreni e fabbricati) sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione e mediante la procedura del rimpatrio giuridico.

La misura dell’imposta è dello 0,76 % del valore dell’immobile. L’imposta non è dovuta qualora non superi l’importo dei 200 Euro.

Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo nel quale è situato l’immobile.

In particolare, nel caso di immobili situati in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore di riferimento è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese nel quale è situato l’immobile, assunto come base per la determinazione delle imposte reddituali o patrimoniali. Se manca tale valore, si assume come valore il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo nel quale è situato l’immobile.

La normativa in materia prevede, altresì, per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali alle quali aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati, che l’imposta in questione sia dovuta nella misura ridotta dello 0,4 % se l’immobile è adibito ad abitazione principale. Inoltre, dall’imposta dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze si deve detrarre la somma di 200 Euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’immobile adibito ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può comunque superare i 400 Euro.

Dall’imposta si deve detrarre un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata, nell’anno di riferimento, nello Stato estero nel quale è situato l’immobile.

L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento. Non sono dovuti acconti.

Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, vengono definite anche le modalità di attuazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Sono soggette a tale imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate.

Nel Provvedimento sono individuate specificamente le diverse tipologie di attività finanziarie soggette all’imposta. In tale sede, è precisato che non sono soggette all’imposta le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società o enti di diritto estero.

Il valore di riferimento è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo nel quale le attività sono detenute. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, e comunque in tutti quei casi nei quali le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso. Nel caso in cui i titoli non presentino né un valore nominale, né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli.

L’imposta è dovuta nella misura dell’1 per mille, per il 2011 ed il 2012, e dell’1,5 per mille, per gli anni successivi.

Riguardo ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti sia complessivamente non superiore a 5.000 Euro.

Anche in questo caso, dall’ammontare dell’imposta si deduce un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata, in relazione al medesimo periodo d’imposta, nello Stato estero nel quale sono detenute le attività finanziarie.

Il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento. Non sono dovuti acconti. In questo caso non è prevista la franchigia di 200 Euro.

Infine, nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è ricordato che le disposizioni in esso contenute si sostituiscono a quanto disposto con il Provvedimento del 14 febbraio 2012.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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