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28 Ottobre 2011

Nuova disciplina dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a depositi di titoli: ulteriori indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 46 del 24 ottobre 2011, ha risposto ad alcuni quesiti relativi all’applicazione della nuova normativa, introdotta dalla Manovra economica di luglio, in merito all’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari.

L’Agenzia ha, in primo luogo, affermato che la disciplina riguarda tutti gli intermediari presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito di titoli intestati alla clientela, per i quali l’intermediario è tenuto ad inviare una comunicazione periodica al fine di fornire informazioni chiare e complete riguardo allo svolgimento del rapporto. Sono soggette all’applicazione dell’imposta di bollo, quindi, anche le società di intermediazione mobiliare in riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti.

E’ stato, inoltre, precisato che l’imposta di bollo non è dovuta se, alla data di chiusura del periodo rendicontato, il deposito dei titoli ha saldo zero. L’imposta di bollo non è dovuta neanche per le comunicazioni relative all’estinzione di depositi con saldo zero.

Ancora, l’Agenzia ha fornito un’ulteriore indicazione in materia: ai fini dell’individuazione dello scaglione di imposta applicabile al deposito di titoli, occorre tenere conto dei titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata. Devono essere, altresì, considerati i titoli non sottoposti al regime di gestione accentrata (per i quali non è obbligatoria l’apertura di un deposito titoli) che vengono ugualmente immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l’intermediario finanziario ed il cliente.

Inoltre, per determinare l’importo dell’imposta di bollo da applicare alle comunicazioni relative a più depositi di titoli intestati al medesimo soggetto presso il medesimo intermediario finanziario, e con la medesima periodicità di rendicontazione, è stato chiarito che bisogna, in primo luogo, individuare il deposito con maggiore ammontare. In riferimento a quest’ultimo deposito, l’imposta dovrà essere determinata in considerazione del valore complessivo dei depositi intestati al medesimo soggetto. Riguardo agli altri depositi, invece, l’imposta dovrà essere determinata considerando il valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione.

Nel caso in cui i diversi depositi, intestati al medesimo soggetto e detenuti presso il medesimo intermediario finanziario, abbiano una diversa periodicità di rendicontazione, bisogna confrontare il valore raggiunto dal singolo deposito, al termine del periodo di rendicontazione, rispetto agli altri depositi. Se si tratta del deposito di maggiore ammontare, l’imposta deve essere calcolata sommando anche l’ammontare degli altri depositi, nonostante non si proceda alla rendicontazione di questi. Se il deposito per il quale si procede alla rendicontazione non è quello con l’importo maggiore, occorre tenere conto soltanto dei titoli presenti in quel deposito al termine del periodo di rendicontazione.

L’Agenzia ha, altresì, affermato, nella Circolare in esame, che qualora un fiduciante intrattenga presso il medesimo intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria ed un rapporto in nome proprio non deve essere effettuato il cumulo dei depositi. Se, invece, la fiduciaria intrattiene con l’intermediario diversi rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante, al fine di determinare il valore complessivo dei depositi detenuti presso ciascun intermediario, bisogna operare il cumulo dei depositi.

Riguardo al termine di decorrenza delle nuove misure, l’Agenzia ha, infine, precisato, superando le indicazioni fornite nella Circolare dell’agosto 2011, che bisogna tenere conto della data di emissione della comunicazione, coincidente con quella di chiusura del rendiconto.     

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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