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16 Marzo 2013

Nuova Tares: elaborate le linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe.

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Sono state predisposte e pubblicate, l’8 marzo 2013, sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Linee Guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe. Si tratta di un documento molto rilevante per l’applicazione della Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e modificato dalla Legge di stabilità per il 2013. Il nuovo tributo è applicato dal 1° gennaio 2013 in sostituzione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria.

Il testo è suddiviso in tre parti. La prima parte riguarda i profili generali: l’evoluzione normativa, la compatibilità con il D.P.R. n. 158 del 1999, le linee guida dell’attuale metodo tariffario.

La seconda parte riguarda il prospetto economico-finanziario.

Il Piano finanziario dovrà individuare:

il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e riguardanti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;

il piano finanziario degli investimenti, nel quale è indicato l’impiego delle risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;

l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili ed il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

le risorse finanziarie necessarie, con il completamento del piano finanziario degli investimenti e l’indicazione in termini di competenza dei costi e degli oneri annuali e pluriennali.

Secondo quanto precisato nel documento in questione, il Piano finanziario è l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo. Infatti, nel Decreto Legge n. 201 del 2011 viene detto che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.

Tutti i costi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti devono essere coperti dalla tariffa. I costi che devono essere coperti con la tariffa sono i costi di gestione (indifferenziati e di gestione della raccolta differenziata), i costi comuni (costi amministrativi, costi generali di gestione, costi comuni diversi), i costi d’uso capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito).

Nel documento, vengono prese in esame le singole tipologie di costi.


Inoltre, viene ricordato che il metodo tariffario opera una ripartizione dei costi nelle due grandi categorie dei costi fissi, o relativi alle componenti essenziali del servizio, e dei costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

Infine, vengono individuati gli adempimenti relativi all’approvazione del Piano finanziario ed agli aspetti formali ad esso connessi.

La terza parte del documento riguarda direttamente le tariffe.

Qui vengono esaminate le regole di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche (abitazioni familiari) e non domestiche (tutte le restanti utenze) ed i criteri generali per la ripartizione dei costi.

Nel documento è evidenziato che l’importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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