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2 Aprile 2011

Notifica mediante rito degli irreperibili: e’ sufficiente l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale.

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Con la Sentenza n. 6102 del 16 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per la notifica del quale vi era stato soltanto il deposito presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale, mentre non vi era stata anche la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.

La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla propria costante giurisprudenza secondo la quale la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (che prevede il rito degli irreperibili), il quale deroga all’articolo 140 del codice di procedura civile, deve ritenersi ritualmente effettuata, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale, senza la necessità della spedizione della raccomandata.

Del resto, nei casi in questione, risultando sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario della notifica (è, infatti, in queste ipotesi che viene eseguita la notificazione con il rito degli irreperibili) non vi sarebbe un recapito al quale indirizzare la raccomandata.  

La notifica si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale dell’avviso di deposito.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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