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11 Ottobre 2010

Modalità di esecuzione dei rimborsi previsti in favore dei contribuenti da sentenze emesse nei giudizi tributari. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con la Circolare n. 49 del 1º ottobre 2010 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze emesse nei giudizi tributari.

In particolare, nella Circolare viene richiamata la distinzione, presente nella disciplina, tra:

– controversie relative ad avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni, iscrizioni a ruolo (atti autonomamente impugnabili) definite con sentenze nelle quali viene riconosciuto che il contribuente ha versato dei tributi in eccedenza, tributi che devono, quindi, essere rimborsati d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 68, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);

– controversie relative al diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi pagati dai contribuenti spontaneamente, definite con sentenze che riconoscono ai contribuenti medesimi il diritto a richiedere il pagamento delle somme in questione all’amministrazione finanziaria, quando le pronunce in questione sono divenute definitive (art. 69, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).  

L’Agenzia delle Entrate precisa, in primo luogo, che entrambe le tipologie di rimborsi, in quanto derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, devono essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti.

Riguardo ai rimborsi di cui all’art. 68 del D.Lgs. 546/1992, questi devono essere effettuati tempestivamente. Non è necessaria la notifica della sentenza favorevole al contribuente o una qualche richiesta o sollecito da parte del medesimo. Pertanto, i rimborsi devono essere eseguiti tutte le volte in cui le competenti strutture territoriali, anche prima della scadenza del termine previsto dalla legge, abbiano acquisito conoscenza certa, anche se informale, della pronuncia favorevole al contribuente, senza che queste attendano la notifica della sentenza.

L’art. 68 trova applicazione anche in caso di esecuzione di rimborsi derivanti da sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali e dalla Commissione tributaria centrale (e ciò nonostante la disposizione faccia riferimento solo alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali).

Riguardo ai rimborsi di cui all’art. 69 del D.Lgs. 546/1992, questi devono essere eseguiti, come già prima ricordato, solo in presenza di sentenze definitive. L’Agenzia delle Entrate ha voluto, però, precisare che qualora la Direzione provinciale o regionale abbia riconosciuto in pendenza di causa la spettanza del rimborso o vi sia stata acquiescenza alla sentenza favorevole al contribuente, si deve provvedere prontamente al rimborso, così da evitare che siano avviati giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata e così da ridurre gli oneri degli interessi.

Infine, anche nel caso di rimborsi riconosciuti con sentenze passate in giudicato, le Direzioni devono provvedere con sollecitudine, così da evitare eventuali azioni del contribuente.      

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