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25 Gennaio 2014

Mini Imu e Tares: pubblicate dal Ministero dell’Economia le risposte ad alcune domande frequenti.

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Sono state pubblicate sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze le risposte ad alcune domande poste frequentemente all’Amministrazione finanziaria in merito alla corretta applicazione della cosiddetta “Mini Imu” e della maggiorazione Tares, il cui termine per il versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014.

In particolare, è stato chiarito che valgono le regole ordinarie per i versamenti minimi. Quindi, l’importo minimo è di 12 Euro o il diverso importo stabilito dal regolamento del Comune.

L’importo minimo, inoltre, deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riguardo a tutti gli immobili situati nel medesimo Comune.

Fatto salvo il limite minimo suddetto per i versamenti spontanei, non esiste, ha precisato il Ministero, per i tributi locali, un importo minimo per la riscossione coattiva.

Riguardo alle modalità di compilazione del modello F24, è stato chiarito che occorre barrare soltanto la casella relativa al saldo. Inoltre, il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice 3912, relativo all’abitazione principale. Per gli altri pagamenti, il campo in questione non deve essere compilato. La casella della detrazione deve essere compilata ed in essa deve essere indicato l’importo effettivo della detrazione 2013, eventualmente aumentata dal Comune. La casella del numero degli immobili deve essere regolarmente compilata.

Tra le risposte riportate dal Ministero, vi è anche quella riguardo al caso di rendita catastale aggiornata nel corso del 2013. Per il calcolo della Mini Imu, dovuta per l’anno 2013, dovrà essere presa in considerazione la rendita risultante al catasto alla data del 1° gennaio 2013.

E’ stato, inoltre, precisato che, nel caso in cui i Comuni non abbiano inviato i modelli di pagamento della Tares in tempo utile (24 gennaio 2014), i contribuenti che versano in ritardo non sono soggetti a sanzione.

Il Ministero ha, altresì, affermato che il regime che definisce l’abitazione principale ai fini Imu non è variato. Ciò che è cambiato è la misura dell’agevolazione fiscale che, dal 2014, consiste nell’esenzione dall’Imu per l’abitazione principale. Valgono, quindi, le regole che venivano applicate sino ad oggi riguardo all’abitazione principale nell’ambito dell’Imu. Pertanto, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale (ora consistente nell’esenzione) si applica per un solo immobile. Se, però, i coniugi hanno dimora e residenza in Comuni diversi possono entrambi usufruire dell’esenzione dall’Imu.

E’ stato, inoltre, confermato che il proprietario di un’abitazione principale che concede in locazione a studenti alcune stanze dell’abitazione medesima, può, dal 1° gennaio 2014, beneficiare dell’esenzione dall’Imu prevista per l’abitazione principale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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