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1 Febbraio 2014

Maggiorazioni delle ammende in materia di sicurezza sul lavoro: istituito il codice tributo per il versamento.

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Con la Risoluzione n. 15 del 27 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F23, delle maggiorazioni delle ammende, previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 ha sostituito l’articolo 306, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale nuova disposizione ha stabilito che le ammende suddette e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Decreto Legislativo e da atti aventi forza di legge siano rivalutate ogni cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2013, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo.

La nuova disciplina prevede, altresì, che la metà dell’ammontare delle maggiorazioni che derivano dalla rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie è destinata al finanziamento di iniziative di vigilanza e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Con la Risoluzione del 27 gennaio 2014 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento delle predette somme. Si tratta del codice “GAET”.

Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo alle modalità di compilazione del modello F23. Nel campo 6 “codice ufficio o ente” deve essere indicato il codice “VXX” dove per “XX” si intende la sigla automobilistica della Provincia di appartenenza dell’Ufficio territorialmente competente. Inoltre, devono essere inseriti, nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento, e, nel campo 11 “codice tributo”, il codice tributo istituito (“GAET”).

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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