La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 28724 del 19 luglio 2011, ha affermato che la non punibilità prevista dalla disciplina del cosiddetto scudo fiscale riguarda solo condotte relative a somme che dall’estero rientrano in Italia e non, invece, condotte che sono distinte e diverse e che non riguardano gli importi oggetto del beneficio fiscale in questione.
Lo scudo fiscale, infatti, non determina alcun effetto espansivo esterno, nel senso di un’immunità soggettiva in relazione ai reati fiscali nella cui condotta non rilevino i capitali trasferiti e posseduti all’estero e poi oggetto di rimpatrio.
Del resto, come precisato nella medesima pronuncia della Suprema Corte, l’esonero dalla punibilità, conseguente all’applicazione dello scudo fiscale, deve essere inteso in termini rigorosamente restrittivi, nel senso che si riferisce alle sole condotte relative ai capitali oggetto della procedura di rimpatrio. E ciò per non sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia che per essere approvata avrebbe richiesto la maggioranza qualificata di cui all’articolo 79, primo comma, della Costituzione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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