Il TAR dell’Emilia Romagna, con Sentenza n. 1060/2007 ha ribadito che sussiste incompatibilità tra l’esercizio della libera professione e l’attività di giudice tributario in capo allo stesso soggetto.
In particolare, l’incompatibilità rileva anche nel caso in cui il giudice sia socio di uno studio professionale pur non occupandosi in modo diretto dell’attività di consulenza e assistenza fiscale, ma solamente di consulenza aziendale e partecipazione a collegi sindacali.
Secondo il Tribunale amministrativo, la partecipazione allo studio professionale comporta comunque un insieme reciproco di interessi, in particolare quello economico, che potrebbe influenzare l’attività giurisdizionale.
Fonte: www.seac.it
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