Nella Circolare n. 12 del 3 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni in materia fiscale contenute nella Legge di Stabilità 2013.
In particolare, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate sono state trattate le seguenti novità:
– le imposte in questione sono dovute con riferimento al periodo d’imposta 2012 e non più dal 2011, come previsto originariamente. I versamenti già effettuati per l’anno 2011, quindi, si considereranno effettuati in acconto per l’imposta dovuta per il 2012.
Entro il 17 giugno 2013 (termine previsto per il versamento del saldo dell’Irpef relativa al 2012), il contribuente dovrà provvedere ad effettuare l’eventuale versamento a conguaglio.
Non saranno applicate le sanzioni previste per gli omessi versamenti nel caso in cui non sia stato eseguito il versamento delle imposte originariamente dovute per il periodo d’imposta 2011. I contribuenti potranno versare quanto dovuto per il 2012 direttamente entro il 17 giugno 2013.
Entro il 17 giugno 2013, è previsto anche il versamento del primo acconto per il 2013. Il secondo acconto dovrà essere versato entro il mese di novembre 2013.
– riguardo all’Ivie, è previsto per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia (e non soltanto per i lavoratori pubblici all’estero) che sia applicata l’imposta nella misura ridotta dello 0,40 %, invece della misura ordinaria dello 0,76 %, agli immobili situati all’estero che siano adibiti ad abitazione principale ed alle relative pertinenze.
Gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale da soggetti residenti in Italia e gli immobili non locati soggetti all’Ivie non devono essere indicati nel quadro della dichiarazione dei redditi relativo ai redditi degli immobili situati all’estero.
– riguardo all’Ivafe, l’imposta è dovuta nella misura fissa di 34,20 Euro per tutti i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia, e non soltanto per quelli detenuti in Paesi dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo che consentono adeguato scambio di informazioni (prima nei Paesi diversi da questi ultimi, l’imposta era dovuta in misura proporzionale).
Inoltre, nella Circolare del 3 maggio 2013, sono state trattate altre novità previste dalla Legge di Stabilità 2013 in materia fiscale:
– in materia di imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela in relazione ai prodotti finanziari, è stata introdotta, a decorrere dal 2013, la misura massima dell’imposta di 4.500 Euro per le comunicazioni inviate a soggetti diversi dalle persone fisiche.
– in materia di tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati in base al Codice delle leggi antimafia. L’attuale normativa prevede che gli immobili sequestrati sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca e, comunque, fino alla loro assegnazione o destinazione. Il regime di esenzione viene meno in caso di revoca della confisca.
Infine, nella Circolare del 3 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti anche in merito all’applicazione delle novità in materia fiscale introdotte dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Le novità riguardano, in particolare, i redditi prodotti da vettori aerei.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.