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2 Luglio 2011

Lampedusa: sospensione degli obblighi previdenziali e degli adempimenti e versamenti tributari.

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Con un’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria presente nel territorio nazionale, ed in particolare nell’isola di Lampedusa, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Tra le varie disposizioni è previsto che gli abitanti di Lampedusa mutuatari possano richiedere agli istituti di credito la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, delle rate dei finanziamenti, optando per la sospensione dell’intera rata o della sola rata relativa alla quota capitale. Dovrebbero essere le Banche ad informare i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi ed il termine, di almeno 30 giorni, per esercitare la facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione della Banca, comunque sono sospese fino al 30 settembre 2011, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data. E’ stato precisato che le disposizioni in questione si applicano anche ai rapporti tra società di leasing e soggetti locatari.

Inoltre, è stata disposta per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, operanti nel territorio dell’isola, fino al 16 dicembre 2011, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ancora, nei confronti delle persone fisiche ed anche dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta, con il domicilio fiscale o la sede operativa nel Comune di Lampedusa, è stata disposta la sospensione, fino al 16 dicembre 2011, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari.

E’ stato, però, precisato che non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Infine, è stato stabilito che i contratti di locazione o comodato stipulati per finalità turistiche, per il periodo compreso tra la data della dichiarazione dello stato di emergenza (12 febbraio 2011) ed il 31 dicembre 2011, sono esenti da ogni tributo e diritto. Il reddito imponibile derivante al proprietario da tali locazioni è ridotto del 30 %.

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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