La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 665 del 15 gennaio 2014, ha riconosciuto che il procedimento di appello non poteva essere iniziato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone cancellata.
La Suprema Corte ha ricordato il principio ormai consolidato, anche a seguito di recente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo il quale la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento nel quale si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
Se l’estinzione interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte si determina un evento interruttivo del processo (artt. 299 e segg. c.p.c.), con possibile successiva prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Se, invece, l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dal codice di procedura civile o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
La Corte di Cassazione ha ricordato anche che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche le società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.