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7 Dicembre 2013

La cartella esattoriale non puo’ essere notificata al familiare che ha rinunciato all’eredita’ dopo l’accertamento.

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La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 27093 del 3 dicembre 2013, ha riconosciuto infondato il motivo di impugnazione proposto dall’Agenzia delle Entrate riguardo ad una pronuncia che aveva annullato la cartella di pagamento, riguardante la sanzione per omesso versamento dell’Iva (accertata con avviso divenuto definitivo per mancata impugnazione e non versata), emessa nei confronti di un imprenditore deceduto e notificata alla moglie, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore del contribuente, ritenuto responsabile per l’obbligazione di imposta in quanto erede.

Il figlio, in realtà, non era mai stato obbligato, poiché aveva rinunciato all’eredità.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come il Giudice di merito abbia esplicitamente dato atto che il difetto di correlazione tra il provvedimento di accertamento e la conseguente cartella esattoriale sia da addebitarsi ad un fatto sopravvenuto rispetto all’adozione dell’avviso di accertamento, e cioè la rinuncia all’eredità da parte del figlio.

Secondo la Suprema Corte, non vi è ragione di escludere che il Giudice avesse il potere di annullare la cartella di pagamento, per un vizio suo proprio, indipendentemente dalla definitività dell’avviso di accertamento, la cui efficacia, nei confronti del figlio dell’imprenditore, è stata dal Giudice medesimo ritenuta soggetta alla condizione risolutiva della rinuncia all’eredità da parte di quest’ultimo.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la moglie dell’imprenditore non era stata certamente colpita dall’accertamento prima, e dalla cartella esattoriale poi, a causa di una violazione commessa in prima persona. Sia la moglie, che il figlio del contribuente, infatti, erano stati destinatari degli effetti dell’accertamento, presupposto della cartella, come soggetti d’imposta nella sola qualità di eredi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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