NULL
Altre Novità
29 Settembre 2007

L’estinzione del processo non sconta l’imposta di registro

Scarica il pdf

Con Risoluzione 21 settembre 2007, n. 263, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la non imponibilità, ai fini dell’imposta di registro, dei provvedimenti di estinzione del processo a seguito di rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’attore, emessi a norma dell’art. 306 C.p.c.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’imposta di registro in misura fissa non si applica, in generale, su tutti i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, ma solo sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, in quanto solo questi possono incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.

Con la rinuncia agli atti del processo, invece, la parte intende porre fine al processo stesso senza giungere ad una pronuncia definitiva. Tale dichiarazione, pertanto, non sconta l’imposta di registro anche se il provvedimento che dichiara estinto il processo dispone la liquidazione delle spese processuali.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto