Con Risoluzione 1 settembre 2009, n. 243, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai decreti di espropriazione per pubblica utilità, di trasferimento coattivo della proprietà o di cessioni volontarie di immobili, emanati dall’Anas, non è possibile applicare il regime di esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale di cui gode lo Stato.
Ciò è giustificato dal fatto che l’azienda richiamata è un ente dotato di propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile, distinto dall’organismo statale.
Fonte: www.seac.it
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