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26 Febbraio 2011

L’esenzione dai dazi doganali vale solo per le sostanze farmaceutiche allo stato puro.

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza del 17 febbraio 2011, emessa con riferimento al procedimento C-11/10, ha fornito la corretta interpretazione del Regolamento comunitario n. 2658 del 23 luglio 1987, relativo alla tariffa doganale comune, con riguardo all’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali per le sostanze farmaceutiche.

In particolare, nella Sentenza la Corte europea si è occupata di stabilire se, in virtù della normativa comunitaria suddetta, l’esenzione dai dazi doganali valga per le sostanze farmaceutiche ivi indicate soltanto se presenti allo stato puro oppure anche se trattasi di prodotti farmaceutici ai quali sono aggiunte altre sostanze.  

La Corte ha evidenziato come la disposizione che prevede un’esenzione dai dazi doganali costituisce una deroga al principio secondo il quale i prodotti importati nell’Unione Europea sono, in generale, soggetti a dazi doganali. In quanto disposizione derogatoria deve, quindi, essere interpretata restrittivamente.

Di conseguenza, deve ritenersi che l’esenzione riguardi esclusivamente le sostanze presenti allo stato puro, fatte salve eventuali impurità residue contenute in queste sostanze.
 

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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