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1 Ottobre 2011

Ipoteca iscritta sulla base di un atto di accertamento poi annullato: non e’ dovuto il risarcimento del danno al contribuente.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 19458 del 23 settembre 2011, ha negato una responsabilità dell’Amministrazione finanziaria, per aver iscritto a ruolo un terzo dei tributi dovuti e per aver richiesto la concessione di una garanzia ipotecaria per la sospensione dell’esecuzione, nel caso in cui gli atti di accertamento emessi dall’Amministrazione medesima siano stati successivamente annullati dalle Commissioni tributarie.
Qualora, infatti, l’Amministrazione agisce nel rispetto delle norme impostegli dall’ordinamento, nonostante l’iniziale errore, non può rinvenirsi alcun comportamento colposo.

Nel caso di specie, la società destinataria degli atti di accertamento poi annullati aveva richiesto al giudice ordinario il risarcimento dei danni per le spese di iscrizione dell’ipoteca.

La Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell’adottare l’atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.

L’Amministrazione finanziaria aveva applicato quanto previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, disponendo che le imposte corrispondenti agli imponibili accertati d’ufficio, sia pur non ancora definitivi, fossero iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo dell’imposta corrispondente al maggior imponibile accertato. E, ha precisato la Suprema Corte, tale iscrizione non rientra nell’ambito del potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, ma è un atto dovuto.

Dato il notevole importo dei tributi indicati nelle cartelle esattoriali, l’Amministrazione aveva, inoltre, correttamente, a quanto sostenuto dalla Cassazione, preteso un’adeguata garanzia ipotecaria.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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