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21 Gennaio 2012

Indennita’ di maternita’ per le lavoratrici agricole: istituita la causale contributo per consentire ai datori di lavoro la compensazione degli importi anticipati.

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Con la Risoluzione n. 7 del 12 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, degli importi dovuti per le indennità di maternità a carico dell’Inps, anticipati, ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), dai datori di lavoro agricolo.

Si tratta della causale “MATA”, denominata “Aziende Agricole OTI – Importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS”.

Il codice dovrà essere inserito nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza del campo “importi a credito compensati”. Inoltre, nella medesima sezione, dovranno essere indicati: nel campo “codice sede”, il codice identificativo della sede Inps di competenza; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice numerico che identifica l’azienda ed il carico contributivo legato alla denuncia inviata dal contribuente; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e nella colonna “a mm/aaaa”, dovranno essere indicati rispettivamente il primo mese ed il terzo mese del trimestre di emissione del carico contributivo ed il relativo anno di emissione.

Con la Risoluzione del 12 gennaio 2012, è stata, altresì, soppressa la causale “INFA”, denominata “Aziende agricole per OTI – Importi anticipati per infortunio sul lavoro a carico INAIL”. E’ stato precisato che l’efficacia della soppressione in questione opera dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della Risoluzione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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